Sulla Negoziazione Assistita
La legge ha previsto e stabilito che i coniugi possano stipulare una convenzione di negoziazione assistita finalizzata alla separazione consensuale ed anche al divorzio, oppure, altresì, alla modifica delle condizioni di una separazione o di un divorzio.
La negoziazione assistita deve svolgersi con l’assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte.
Quindi occorre l’assistenza almeno di due avvocati.
In assenza di figli minori o non autosufficienti, interviene il Pubblico Ministero presso il Tribunale competente, ma solo con un “semplice” nullaosta.
Se ci sono figli minori o non autosufficienti occorre l’autorizzazione del Tribunale.
Ma in entrambi i casi la procedura viene svolta e diretta dagli avvocati e non dal Tribunale.
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