Sui personaggi grandi e giusti
La storiografia esalta e non di rado definisce i grandi condottieri come grandi uomini: Napoleone, Giulio Cesare, Alessandro Magno.
Alcuni studiosi, invece, hanno ritenuto, in realtà, che alcuni personaggi storici (come tutti i “grandi” condottieri di guerra), non hanno nulla di grande se non la voglia di dominare gli altri e soddisfare il proprio “io”, magari giustificando furbescamente o strumentalmente le loro guerre, gli stermini in nome di qualche ideale (“democrazia, necessita di difendersi, necessita di educare, di offrire civiltà”, ecc.).
I grandi uomini sono, invece, quelli che hanno predicato in “giustizia”.
Personalmente ci piace citare:
– GIORGIO LA PIRA, professore di Diritto Romano all’Università di Firenze (è stato, peraltro, anche il professore di diritto romano dell’avv. Accardi): incantevole, con doti di ineffabile umanità!
– M.L.K. (MARTIN LUTHER KING);
– e, last but not least, Mohandas Karamchand Gandhi ovvero MAHATMA GANDHY.
Questi tre personaggi possono definirsi giusti “di diritto”.
Essi sono stati davvero grandi uomini, degni di vera stima e ammirazione.
Giorgio La Pira
Fu un cattolico integrale che riuscì, forse unico, ad attraversare, con la sua diplomazia fiorentina, la cortina di ferro, aprendo alla Russia e alla Cina degli anni ‘60.
Fu il sindaco degli anni ‘60 di Firenze, cultore di pace e della Costituzione.
È stato uno dei padri fondatori della elaborazione della Costituzione Italiana.
Morì il 5 novembre 1977.
Il 9 gennaio 1986 è stato avviato il processo per la beatificazione di questo grande personaggio, memoria unica della vita di Firenze, in Italia e nel mondo.
Martin Luther King
Martin Luther King, come tutti sappiamo, aveva un sogno (“I have a dream”) : l’uguaglianza tra gli uomini (= vera giustizia).
Era il sostenitore della non violenza, il sostenitore pacifico ed indiscusso della lotta per i diritti dei neri d’America.
Vinse il premio Nobel per la pace nell’anno 1964.
Il 4 aprile 1968, a Memphis, Martin Luther King fu ucciso dall’immancabile folle.
Mahatma Gandhi
Gandhi fu l’ideatore e sostenitore, non solo morale, di grandi lotte politiche e sociali.
Fu il teorico della dottrina e della prassi non violenta e sviluppò proposte di organizzazione economica e sociale per un fine di solidarietà e di uguaglianza fra tutti i popoli e gli uomini.
Fu assassinato il 30 gennaio del 1948.
Il Rapporto fra la Giustizia ed il Diritto
Il raffronto fra la giustizia ed il diritto trova antichissime origini, così come la lotta per il diritto e lotta per la giustizia.
La giustizia ed il diritto non coincidono, non sono sinonimi.
La definizione di “DIRITTO” nel dizionario è la seguente:
“Complesso ordinato di norme, variabili da tempo a tempo e da popolo a popolo, che prescrivono o vietano determinati atti e comportamenti, con lo scopo di regolare i fondamentali rapporti su cui si regge l’organizzazione, la convivenza e la sopravvivenza della società, e disciplinare le relazioni intersoggettive, stabilendo insieme le sanzioni e gli altri mezzi adatti a impedire le azioni più dannose per il gruppo sociale e a prevenire o risolvere i conflitti e le tensioni che possono minacciare l’ordine, la pace e la sussistenza stessa del gruppo”.
Oppure: “L’atto di un organo (monocratico o collegiale) investito della c.d. funzione legislativa” (Treccani, dizionario).
Invece la definizione di “GIUSTIZIA” è la seguente:
“Virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui”, oppure “il riconoscimento ed il rispetto dei diritti altrui, sia come consapevolezza sia come prassi dell’uomo singolo e delle istituzioni” (Treccani) ;
“Principio morale, virtù, consistente nel dare a ciascuno il dovuto, nel giudicare con equità, con equa ripartizione dei beni e abolizione di ogni forma di sfruttamento” (Corriere, definizione preferita):
Dunque il diritto, emanato da organo potestativo, non necessariamente è “giusto”, è soltanto atto di potere cui bisogna sottostare, pena possibili sanzioni.
Chi eredita un patrimonio (pensiamo al figlio di Rockefeller) è ricco, benestante “di diritto”: è “legittimato” ricco.
Invece Il figlio di un povero indigeno del deserto sub sahariano è povero “di diritto” : ma ciò non significa affatto che tale condizione di povertà e miseria (in senso economico) sia “giusta”.
Il primo vivrà, secondo “il diritto”, ricco ed in agiatezze tutta la vita.
La sua ricchezza, cioè, anche se discesa per eredità e, quindi, non conseguente a peculiari meriti, è “accettata”, è “legale”.
Il sub sahariano, invece, rischierà di vivere (“ingiustamente”) in miseria la propria esistenza.
I LATINI acutamente ci hanno lasciato questo insegnamento:
“Auctoritas non veritas facit legem”,
ovvero il potere fa le leggi, ma non fa la verità.
La sentenza emana un atto cogente, che va eseguito, ma non è necessariamente “giusta”.
Essa, naturalmente, per imprescindibili esigenze di certezza del diritto e di convivenza pacifica, va sempre e comunque rispettata.
Continua a leggereSull’Amministratore di Sostegno
Se un soggetto soffre di una infermità (psichica o fisica) o, comunque, sia impossibilitato a gestire i propri interessi personali e/o patrimoniali, può essere assistito da un amministratore di sostegno che agisca nel suo interesse.
L’amministratore di sostegno, che può essere il coniuge, il convivente, un familiare oppure un soggetto terzo, è nominato dal Tribunale a seguito di un ricorso.
Continua a leggereSui Diritti Successori
Con la morte di una persona si apre la sua successione, ovvero si ha la “chiamata all’eredità”.
Il coniuge ed i parenti prossimi sono gli eredi legittimi della persona deceduta.
La legge garantisce agli eredi prossimi quantomeno una quota del patrimonio del defunto (= legittimari).
La massa ereditaria è costituita dal patrimonio esistente al momento della morte e da determinate donazioni che il de cuius (defunto) ha fatto in vita.
È diritto dell’erede (legittimario), quindi, pretendere la quota di propria spettanza, qualora sia stato estromesso.
Continua a leggereSulla Negoziazione Assistita
La legge ha previsto e stabilito che i coniugi possano stipulare una convenzione di negoziazione assistita finalizzata alla separazione consensuale ed anche al divorzio, oppure, altresì, alla modifica delle condizioni di una separazione o di un divorzio.
La negoziazione assistita deve svolgersi con l’assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte.
Quindi occorre l’assistenza almeno di due avvocati.
In assenza di figli minori o non autosufficienti, interviene il Pubblico Ministero presso il Tribunale competente, ma solo con un “semplice” nullaosta.
Se ci sono figli minori o non autosufficienti occorre l’autorizzazione del Tribunale.
Ma in entrambi i casi la procedura viene svolta e diretta dagli avvocati e non dal Tribunale.
Continua a leggereSulla Convivenza
La legge 20 maggio 2016 n. 76 statuisce che le coppie conviventi, indipendentemente dal sesso dei loro componenti, acquisiscono diritti inerenti ad alcuni aspetti patrimoniali ed il diritto di abitazione a condizione che si siano iscritti in appositi registri dello stato civile.
E’ prevista, altresì, la possibilità di avere rapporti di convivenza, in forza dei quali le parti individuano la propria residenza e regolamentano i propri rapporti patrimoniali a mezzo di un contratto che verrà registrato e conservato nei registri dello Stato civile.
La legge ha istituito “l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto”.
Continua a leggereSulla Separazione e sul Divorzio
La separazione personale è un diritto irrinunciabile di ciascun coniuge.
In quanto tale, non è seriamente configurabile una opposizione alla stessa.
Occorre necessariamente stabilire le condizioni: assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli, il collocamento e le modalità di visita degli stessi; determinare l’assegno di mantenimento per i figli e l’eventuale assegno di mantenimento per il coniuge più debole.
La separazione può essere consensuale (i coniugi trovano un accordo su tutte le condizioni) oppure giudiziale (è il giudice che stabilisce le condizioni).
Anche il divorzio è un diritto irrinunciabile.
Con la recente riforma è possibile ottenere il divorzio trascorsi sei mesi o un anno dalla separazione personale.
Il divorzio, analogamente alla separazione, può essere congiunto (allorché le parti trovano un accordo sulle condizioni) oppure giudiziale (il giudice determina le condizioni in caso di disaccordo).
Con la pubblicazione della sentenza di divorzio cessa definitivamente lo status di “coniuge” (si ritorna celibe o nubile ovvero divorziato/a) ed è possibile contrarre nuove nozze.
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